Sostituzione serramenti e detrazioni fiscali

Per il 2016 si potrà usufruire delle agevolazioni fiscali al 65 e al 50% del governo Renzi previste per i lavori di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili. Le regole ufficiali stabiliscono detrazioni fiscali per tutto l’anno 2016 al 65% per i lavori volti a garantire maggiore efficienza energetica e al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizie. Le detrazioni al 65% valgono le spese per la sostituzione di porte e finestre, per installare nuovi climatizzatori, pannelli solari per la produzione di acqua calda, per realizzare coperture, pavimenti e altri interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, ma anche per realizzare lavori di adeguamento antisismico della prima casa e delle attività produttive che ricadono nelle zone sismiche più pericolose, nonché per la rimozione dell’amianto e le schermature solari.

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro

 

Serramenti e detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%)


Qualora la vostra situazione non rispetti le condizioni poste dalla detrazione fiscale per il risparmio energetico, è possibile valutare se ci sono invece i requisiti per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie. 
In quest’ultimo caso è sempre necessario, come per il 65%, che il lavoro venga effettuato su un edificio esistente. E’ però importante sottolineare che sono ammesse alla detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie solo le opere realizzate su abitazioni o parti comuni di edifici residenziali. La presenza o meno del riscaldamento è irrilevante per questo tipo di detrazione.
I requisiti richiesti ai serramenti sono meno restrittivi rispetto al 65%. Inoltre sono differenti a seconda che i serramenti vengano sostituiti sulle singole unità abitative o sulle parti condominiali.
Per la sostituzione di finestre sulle singole unità abitative è necessario che i nuovi elementi abbiano sagoma, materiali e colori diversi. Nel caso in cui non siano presenti queste caratteristiche, si può valutare se i nuovi serramenti apportino all’abitazione un risparmio energetico.
Ad esempio questo avviene quando le vecchie finestre sono dotate di vetro singolo e le nuove di doppio vetro.
Quindi la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie comprende anche le opere finalizzate al risparmio energetico che magari non riescono a rientrare nell’apposita detrazione fiscale (65%).
A differenza del 65% dove sono previsti requisiti superiori agli standard di legge, il 50% richiede riguardo a questi interventi solo il rispetto di tali standard.
Per la sostituzione di finestre su parti condominiali non sono necessari i requisiti sopra descritti. In questo caso la detrazione è possibile anche quando si installano finestre con caratteristiche uguali alle preesistenti.

Per effettuare la detrazione fiscale del 50% non è prevista la comunicazione mediante il sito dell'ENEA. E' sufficiente provvedere in occasione della dichiarazione dei redditi, consegnando al commercialista i dati catastali dell'immobile, le fatture e le ricevute degli appositi bonifici.